three.3. Non possono trovare ingresso in questa sede, avendo già formato oggetto di specifico esame e di decisione nel precedente giudizio di legittimità, neppure le censure difensive riguardanti l'omessa contestazione nel capo d'imputazione del sistematico fenomeno estorsivo, espressamente menzionato nella sentenza di primo grado del Tribunale di Palermo, nella parte relativa alla valutazione delle dichiarazioni rese da G.R. Al riguardo la sentenza di annullamento ha osservato che la dimostrazione della configurabilità, nel caso di specie, del reato di concorso esterno in associazione mafiosa non passa attraverso la necessaria dimostrazione della sussistenza anche del reato di estorsione da parte di D.
La conclusione che lo stesso non era riconducibile a "cosa nostra" si fondava sull'esame dei seguenti elementi:
Quest'ultimo, dal canto suo, non aveva mai palesato alcuna volontà di modificare i rapporti con B. e D. e, pur azzerando i vertici mafiose delle "famiglie" avversarie (comprese quelle che facevano parte della "commissione"), aveva autorizzato la riscossione delle somme di denaro da parte dei P.
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Quest'ultimo, durante un periodo di comune detenzione in carcere (febbraio 1986-dicembre 1987), era destinatario delle confidenze di M., il quale recriminava for each il fatto che, dal momento del suo arresto (ossia del 1980 in poi), non aveva più ricevuto le somme di denaro provenienti da B.
Lo condannava (in solido con il coimputato C.G.) alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili Provincia Regionale di Palermo e Comune di Palermo da liquidarsi in separato giudizio, rigettando le richieste di pagamento di provvisionali immediatamente esecutive.
l'irrilevanza del mutamento degli equilibri intemi a "cosa nostra" palermitana rispetto alla prosecuzione dell'accordo di protezione stipulato nel 1974 tra gli esponenti mafiosi ( Bo.
la partecipazione alle cene a casa di Bo. e la frequentazione di C., circostanze tutte già ritenute generiche e insignificanti dalla sentenze di primo grado;
la sistematicità nell'erogazione delle cospicue somme di denaro dall'imputato a C., indicative della ferma volontà di B.
Costitutori: sono coloro che, con la loro attività, determinano o concorrono a determinare la nascita dell’associazione.
il dolo specifico, non basta la volontà di delinquere ma occorre che i colpevoli siano consapevoli e coscienti di contribuire con la loro condotta a rinforzare il potere della mafia.
Si ritiene, altresì, che il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina Associazione di stampo mafioso la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, atteso che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali appear prevedibili eventualità le quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività e, dall’altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento (in tal senso Cass. 25-one-2006, n. 2893).
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato la misura cautelare emessa nei confronti dell'amministratore giudiziario di una società sottoposta a confisca di prevenzione, in quanto il "contributo esterno" non poteva desumersi solo dall'aver consentito al precedente titolare, aderente al sodalizio, di intromettersi nella gestione aziendale, senza verificare l'intenzionalità di tale comportamento e la sua incidenza causale sul contesto associativo). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Reggio Calabria, 28/eleven/2013 )
26. Con un ottavo motivo denuncia difetto di motivazione e violazione di legge con riferimento alla complessiva dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del movente sotteso all'agire di D. che voleva proteggere l'amico B., vittima di estorsioni, e la sua famiglia, e dell'impropria valorizzazione della vicenda processuale ch.